mercoledì, Novembre 27, 2024
Ecobonus, un’occasione da non perdere: il ruolo delle ESCO

Ecobonus 2020 è un tema di grande attualità e sta generando tanti quesiti e aspettative nella gente. L’Ecobonus è uno strumento che incentiva il risparmio energetico ed è presente nella nostra normativa fiscale già dal 2006 e con successive modifiche è diventato sempre più generoso con il contribuente/consumatore di energia fino al recente DL Rilancio che innalza l’incentivo fiscale al 110%. La grande opportunità è data dal fatto che i contribuenti potranno fare i lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico gratis e cedere il credito alle imprese che hanno fatto gli interventi o alle banche. Questa possibilità, prima destinata solo agli incapienti, col nuovo decreto viene data alle famiglie e ai condomini. La misura permetterebbe di fare i lavori in casa gratis e durerà fino al 2021.

La misura prevista ha una portata epocale perché potrà consentire la riqualificazione di gran parte del patrimonio edilizio del nostro paese che è stato progettato e realizzato senza tenere conto dell’impatto ambientale in termini di CO2 consumata per mantenere nei nostri edifici delle condizioni di confort accettabili. Il provvedimento è in coerenza il PNIEC (piano nazionale per energia e clima) che recepisce gli obiettivi chiave politici a livello dell’UE per il periodo dal 2021 al 2030:

  • una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra(rispetto ai livelli del 1990)
  • una quota almeno del 32% di energia rinnovabile
  • un miglioramento almeno del 32,5% dell’efficienza energetica.

Gli interventi previsti dal legislatore che consentono la detrazione fiscale al 110%, da ripartire in cinque quote annuali, sono indicati all’art.128 del Decreto Rilancio e sono riferiti a diversi interventi:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, fino ad un massimo di 60mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017;
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o di microgenerazione, fino ad un massimo di 30mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. La detrazione spetta sia per i lavori sulle parti comuni degli edifici (requisito: il nuovo impianto deve avere efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013) sia per gli edifici unifamiliari. Nell’agevolazione rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi di riduzione del rischio sismico previsti dai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del dl 63/2013. In caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi (dpr 917/1986), spetta nella misura del 90%. Restano esclusi da questo beneficio gli edifici ubicati in zona sismica 4;
  • installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica fino ad un massimo di 48mila euro, e comunque nel limite di spesa di 2mila 400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (limite che in alcuni specifici casi può scendere a 1.600 euro per ogni kW). Sono agevolati anche i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione fotovoltaico, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di mille euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Queste detrazioni sul fotovoltaico non sono cumulabili con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, D.lgs. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del DL 91/2014 ed è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito;
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Le prime tre tipologie di lavori vengono definiti “trainanti” nel senso che se viene eseguito uno degli interventi sopra esposti, la detrazione del 110% si applica nella stesa misura anche su eventuali altri lavori di riqualificazione energetica previsti dall’articolo 14 del dl 63/2013 sempre nel rispetto dei tetti massimi delle spese ammissibili sopra indicati. Anche per il fotovoltaico, oltre ai lavori per l’installazione dell’impianto solare con detrazione al 110% deve essere effettuato almeno uno degli interventi di isolamento termico, climatizzazione invernale o sismico sopra descritti.

Per ottenere la detrazione fiscale del 110% è sempre necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Il provvedimento pertanto è studiato per realizzare e incentivare interventi “importanti” con particolare vantaggio per i condomini per una loro riqualificazione profonda del sistema edificio/impianto. Difficilmente si potranno ottenere gli obiettivi di efficienza previsti operando separatamente ovvero isolando termicamente l’edificio senza riqualificare e dotare il condominio di un sistema di produzione energetica adeguato.

Per rendere operativo e attuabile il provvedimento, oltre che alla Sua conversione in Legge sono necessari una serie di provvedimenti, in particolare da parte della Agenzia delle Entrate per avere corrette indicazioni sulla valorizzazione e sulla eventuale cessione del credito di imposta e da parte degli organi ministeriali per uniformare i metodi di calcolo e di progetto per ottenere i requisiti minimi per poter accedere agli incentivi.

Siamo davanti ad una bella incompiuta? No, e non solo perché gli estensori e il provvedimento non sono artisti che creano opere d’arte; l’iniziativa, oltre a cogliere gli obiettivi ambientali della Comunità Europea, ha una rilevanza economica enorme ed errori non devono essere compiuti. Secondo il Cresme e l’Ance il giro dell’edilizia legato ai bonus casa vale 29 miliardi di euro.

Cosa risulta oggi più opportuno fare? Sicuramente non si deve aspettare che tutto il quadro tecnico normativo sia perfettamente definito, il percorso per la riqualificazione del sistema edificio/impianto è lungo e complesso e date le necessità ambientali ed energetiche non potrebbe essere escluso che interventi che oggi sono incentivati un domani magari non troppo lontano diventi un obbligo per il proprietario dell’immobile.

Nella attuale fase di attesa, al fine valutare correttamente la situazione del proprio immobile e decidere cosa fare, un passaggio indispensabile comunque è partire con una diagnosi tecnica energetica che definisca lo stato di fatto e possa definire la “cura” ovvero il Progetto di Riqualificazione. La Progettazione, con l’attuale impostazione normativa, svolge un ruolo centrale e fondamentale. Il progetto dovrà rispettare i requisiti minimi ed ottenere la condivisione della proprietà. Un buon progetto consentirà una fase esecutiva rapida e priva di eventuali contenziosi spesso frequenti in opere di questa importanza, ma l’aspetto fondamentale sarà quello che, una volta concluse le opere, la norma prevede la asseverazione tecnica ed economica ovvero la verifica che le opere rispettino gli obiettivi minimi e che il valore delle opere siano conformi a quanto previsto dai listini di riferimento e quindi la liceità della detrazione fiscale prevista.

Come orientarsi nel mare delle offerte progettisti; imprese edili ed impiantistiche; manutentori; asseveratori, acquisitori del credito; un consiglio ovvio è quello di rivolgersi a chi lo ha già fatto! Ovvero soggetti che abbiano una consolidata esperienza ed una buona capacità tecnica/operativa e buona solidità finanziaria necessaria per fornire adeguate garanzie al cliente.

Una possibilità può essere quella di condividere un percorso virtuoso con una ESCO (Energy Service Company) qualificata con buone referenze e capacità finanziaria e soprattutto che sia certificata secondo la norma UNI CEI 11352. La norma delinea i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che la ESCo deve possedere per poter offrire tali attività presso i propri clienti: assegna inoltre una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCo. Tra i requisiti va ricordato la richiesta di avere un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE, certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o in possesso dei requisti richiesti) nel proprio organico. Nel Decreto legislativo 115/2008 la ESCo è definita come “persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.”

La ESCo, Nel percorso che può condividere con il condominio può svolgere le seguenti fasi:

  1. Eseguire la Diagnosi Energetica del sistema edificio impianto e/o APE attestato di prestazione energetica (secondo indicazioni normativa)
  2. Partecipare alle riunioni di condominio per illustrare i risultati delle analisi e condividere le linee guida della progettazione esecutiva
  3. Esegure la progettazione esecutiva conforme alla norna
  4. Realizzare le opere di riqualificazione nel rispetto del Progetti
  5. Finanziare tutti i costi delle forniture ed opere necessarie alla esecuzione del cantiere.
  6. Acquisire il Credito di Imposta eseguendo tutte le pratiche amministrative necessarie
  7. Asseverare le opere e i relativi valori economici secondo le direttive della norma.
  8. Garantire il cliente, con un contatto di Servizi energia, sul valore del reale risparmio economico/energetico ed ambientale previsto nel progetto e anche la qualità delle opere realizzate

E’ chiaro che mai come ora per il condominio non dovrà essere una questione solo di “dover spendere meno possibile”, in quanto i valori unitari degli interventi che possono essere incentivati sono definiti a livello di norma ma sarà importante avere garanzie in merito a:

  • Avviamento della procedura e temine delle opere entro le date previste per accedere agli incentivi
  • Certezza della liceità della richiesta di incentivo
  • Affidabilità e garanzia pluriennale delle opere realizzate
  • Certezza nel tempo dei risparmi energetici previsti

Risulta pertanto che è una occasione da non perdere che consentirà un enorme miglioramento degli immobili con la conseguenza di vedere aumentato notevolmente il valore patrimoniale degli immobili riqualificati ed aventi classe energetica buona rispetto a quelli che non hanno eseguito interventi che rischieranno di non essere più apprezzati dal mercato immobiliare.

Guido Ghirardi

Amministratore Delegato Evolve srl

 

 

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1 Commento

carmen ferracin 26 Settembre 2020 at 21:54

Questa è davvero un’enorme opportunità da non lasciarsi scappare. Io mi organizzerò per attuarlo.
Articolo molto ben fatto
Grazie Direttore

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